Art. 2.
(Sorveglianza sanitaria).

      1. Al fine della tutela della salute degli individui e nell'interesse della collettività, gli ex esposti ad amianto hanno diritto

 

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alla sorveglianza sanitaria a carico del Servizio sanitario nazionale.
      2. La sorveglianza sanitaria a favore degli ex esposti ad amianto è effettuata da medici competenti degli SPSAL e, in caso di giustificata indisponibilità, dai medici competenti dipendenti dal Servizio sanitario nazionale.
      3. La sorveglianza sanitaria viene effettuata su base volontaria dopo che al lavoratore sono stata fornite le informazioni previste dall'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277. A tale fine lo SPSAL promuove l'informazione a favore dei soggetti ex esposti ad amianto che non sono mai stati sottoposti alla sorveglianza sanitaria ovvero non hanno ricevuto le informazioni di cui all'articolo 29 del citato decreto legislativo n. 277 del 1991.
      4. La sorveglianza sanitaria si attiva mediante semplice richiesta allo SPSAL territorialmente competente esibendo la documentazione atta a comprovare la condizione di ex esposti ad amianto; nei casi controversi o dubbi per esposizioni saltuarie o indirette lo SPSAL decide sulla sussistenza della condizione di ex esposto ad amianto dopo avere espletato le opportune indagini.